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Procedimenti Civili - durate

​​​Durate procedimenti civili​​​​​


L’indicatore di durata effettiva misura il tempo medio che è stato necessario per la definizione dei procedimenti conclusi nell’anno di riferimento. La durata del singolo procedimento è calcolata come differenza tra la data di definizione e la data di iscrizione.

Altri indicatori utilizzati per misurare i tempi dei procedimenti si fondano su stime ottenute, generalmente, rapportando lo stock di pendenze al flusso di affari. Rientra in questa categoria l’indicatore disposition time 
utilizzato dalla Cepej (Commissione Europea per l’Efficienza della Giustizia) ai fini della pubblicazione del rapporto “Evaluation of Judicial Systems”, e dalla Commissione europea, per la pubblicazione dello EU Justice Scoreboard: 365 * [ Pendenti finali / Definiti ].

Per un approfondimento sulle caratteristiche dei due indicatori si veda il documento "La durata dei procedimenti civili - I principali indicatori a confronto



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Descrizione
Durata media effettiva dei procedimenti in materia di civile ordinario, lavoro e previdenza, volontaria giurisdizione e dei procedimenti speciali e sommari.

Durate medie effettive delle esecuzioni mobiliari, esecuzioni immobiliari e liquidazioni giudiziali. 

Download in formato excel:

Durata SICID 2014-2022.xlsx

 

 

Nota metodologica


FONTI

Le durate effettive sono state elaborate a partire da estrazioni dal sistema DWGC (datawarehouse della giustizia civile) che è alimentato automaticamente a partire dai registri SICID e SIECIC in uso nelle cancellerie.

SICID

SICID è l'acronimo di Sistema Informatico Contenzioso Civile Distrettuale e gestisce i registri del contenzioso civile, della volontaria giurisdizione e del contenzioso del lavoro. È utilizzato nei tribunali e nelle corti di appello.

SIECIC

SIECIC è l'acronimo di Sistema Informatico Esecuzioni Civili Individuali e Concorsuali e gestisce i registri delle esecuzioni e delle procedure concorsuali. È presente solo nei tribunali.

NOTA

A seguito dell'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII 15 luglio 2022), nella voce "Liquidazione giudiziale (fase dichiarativa)" ricadono sia i ricorsi per la liquidazione giudiziale che le istanze di fallimento della precedente legge fallimentare. Allo stesso modo, nella voce "Liquidazione giudiziale (fase esecutiva)" ricadono oltre le liquidazioni giudiziali anche le procedure fallimentari della precedente legge fallimentare. Tale nomenclatura è stata estesa anche al periodo precedente l'introduzione del CCII per preservare la comparabilità di queste procedure nel tempo.